Con con 394 voti a favore e 176 tra voti contrari e astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione Lunacek, che impegna la commissione Europea a una serie di azioni positive nei confronti dei diritti LGBT.
La risoluzione è stata approvata a larga maggioranza, malgrado la campagna di pressione orchestrata da un fronte variegato ma compatto di fanatici omofobi.
Cosa prevede la risoluzione?
Eccone una sintesi, clicca qui per il testo completo.
Il Parlamento Europeo
1. condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati appieno nell’Unione europea;
2. ritiene che nell’Unione europea manchi attualmente una politica globale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
3. riconosce che la responsabilità di tutelare i diritti fondamentali spetta congiuntamente alla Commissione europea e agli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi delle proprie competenze nella massima misura possibile, anche agevolando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione europea e dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere;
Contenuto della tabella di marcia
4. invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi indicati di seguito;
. Azioni orizzontali per l’attuazione della tabella di marcia
i) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire il rispetto dei diritti esistenti in tutte le sue attività e in tutti i settori in cui è competente integrando le questioni collegate ai diritti fondamentali delle persone LGBTI in tutte le attività pertinenti, ad esempio in sede di elaborazione delle politiche e proposte future o di monitoraggio dell’attuazione del diritto dell’Unione europea;
ii) la Commissione dovrebbe agevolare, coordinare e monitorare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri attraverso il metodo di coordinamento aperto;
iii) le agenzie competenti dell’Unione europea, tra cui l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), l’Accademia europea di polizia (CEPOL), l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), la Rete giudiziaria europea (RGE) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dovrebbero integrare le questioni correlate all’orientamento sessuale e all’identità di genere nelle proprie attività e continuare a fornire alla Commissione e agli Stati membri una consulenza basata su elementi concreti in materia di diritti fondamentali delle persone LGBTI;
iv) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere periodicamente dati pertinenti e comparabili sulla situazione delle persone LGBTI nell’UE, di concerto con le agenzie competenti e con Eurostat, agendo nel pieno rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati;
v) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, di concerto con le agenzie competenti, la formazione e il potenziamento delle capacità degli organismi nazionali competenti in materia di uguaglianza, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni incaricate della promozione e della tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
vi) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, di concerto con le agenzie competenti, per sensibilizzare i cittadini in merito ai diritti delle persone LGBTI;
B. Disposizioni generali in materia di non discriminazione
i) gli Stati membri dovrebbero consolidare l’attuale quadro giuridico dell’UE lavorando all’adozione della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, provvedendo tra l’altro a chiarire il campo di applicazione delle relative disposizioni e le spese connesse;
ii) la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle lesbiche, che sono vittime di discriminazioni e violenze multiple (fondate sia sul sesso sia sull’orientamento sessuale), e provvedere di conseguenza all’elaborazione e all’attuazione di opportune politiche antidiscriminazione;
C. Non discriminazione nel settore dell’occupazione
i) nel monitorare l’attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la Commissione dovrebbe rivolgere un’attenzione particolare alla tematica dell’orientamento sessuale; nel monitorare l’attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Commissione dovrebbe rivolgere un’attenzione particolare alla tematica dell’identità di genere;
ii) la Commissione dovrebbe definire, di concerto con le agenzie competenti, orientamenti atti a specificare che, nella direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il termine “sesso” contempla anche i transgender e gli intersessuali;
iii) gli organismi competenti in materia di uguaglianza dovrebbero essere incoraggiati a informare le persone LGBTI, nonché i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro, in merito ai diritti di tali persone;
D. Non discriminazione nel settore dell’istruzione
i) la Commissione dovrebbe promuovere l’uguaglianza e la lotta alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere in tutti i suoi programmi dedicati all’istruzione e ai giovani;
ii) la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo di coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri nell’ambito dell’istruzione formale, anche a livello di materiali didattici e di politiche di lotta al bullismo e alla discriminazione;
iii) la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo di coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri in tutti i rispettivi settori dedicati all’istruzione e alla gioventù, compresi i servizi di assistenza ai giovani e i servizi sociali;
E. Non discriminazione nel settore della sanità
i) la Commissione dovrebbe inserire le problematiche sanitarie delle persone LGBTI nell’ambito delle pertinenti politiche sanitarie strategiche di più ampio respiro, comprese quelle concernenti l’accesso all’assistenza sanitaria, l’uguaglianza sotto il profilo sanitario e la voce globale dell’UE nelle questioni correlate alla salute;
ii) la Commissione dovrebbe continuare a collaborare con l’Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell’identità di genere dall’elenco dei disturbi mentali e comportamentali e per garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all’undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
iii) la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella formazione dei professionisti del settore sanitario;
iv) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condurre ricerche sulle questioni sanitarie specifiche alle persone LGBTI;
v) gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle persone LGBTI nei programmi e nelle politiche nazionali in materia di sanità, garantendo che i programmi di formazione, le politiche sanitarie e le indagini sulla salute prendano in considerazione le questioni sanitarie specifiche di tali soggetti;
vi) gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di riconoscimento giuridico del genere, oppure rivedere quelle esistenti, onde garantire il pieno rispetto del diritto dei transgender alla dignità e all’integrità fisica;
F. Non discriminazione in relazione a beni e servizi
i) nel monitorare l’attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione dovrebbe rivolgere un’attenzione particolare all’accesso a beni e servizi da parte dei transgender;
G. Azioni specifiche a favore di transgender e intersessuali
i) la Commissione dovrebbe fare in modo che l’identità di genere sia inclusa tra i motivi di discriminazione vietati da ogni futura legislazione sull’uguaglianza, rifusioni comprese;
ii) la Commissione dovrebbe integrare le questioni specifiche legate a transgender e intersessuali in tutte le pertinenti politiche dell’UE, replicando l’approccio adottato nella Strategia per la parità tra donne e uomini;
iii) gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi competenti in materia di uguaglianza siano informati in merito ai diritti dei transgender e degli intersessuali e alle questioni specifiche che li riguardano, assicurando altresì che ricevano una formazione al riguardo;
iv) la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero ovviare all’attuale carenza di informazioni, ricerche e normative pertinenti in relazione ai diritti umani degli intersessuali;
H. Cittadinanza, famiglie e libera circolazione
i) la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per garantire l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nell’ottica di assicurare il rispetto di tutte le forme di famiglia riconosciute a livello giuridico dalle leggi nazionali degli Stati membri;
ii) la Commissione dovrebbe presentare in via prioritaria proposte finalizzate al riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell’Unione europea, compresi i matrimoni, le unioni registrate e il riconoscimento giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione;
iii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare se le attuali restrizioni in materia di cambiamento dello stato civile e modifica dei documenti d’identità applicabili ai transgender pregiudichino la capacità di queste persone di godere del proprio diritto di libera circolazione;
iv) gli Stati membri che hanno adottato normative in materia di convivenza, unioni registrate o matrimoni di coppie dello stesso sesso dovrebbero riconoscere le disposizioni affini adottate da altri Stati membri;
I. Libertà di riunione e di espressione
i) gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché siano garantiti il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione, in particolare per quanto riguarda le marce dell’orgoglio e le manifestazioni analoghe, assicurando che tali eventi si svolgano in maniera legale e che i partecipanti beneficino di una protezione efficace;
ii) gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare leggi che limitino la libertà di espressione in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere e riesaminare quelle già in vigore;
iii) la Commissione e il Consiglio dell’Unione europea dovrebbero considerare gli Stati membri che adottano leggi per limitare la libertà di espressione in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere responsabili di una violazione dei valori su cui si fonda l’Unione europea, e reagire di conseguenza;
J. Discorsi di incitamento all’odio e reati generati dall’odio
i) nell’attuare la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la Commissione dovrebbe monitorare e fornire assistenza agli Stati membri relativamente ai problemi specifici legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere e all’espressione di genere, in particolare qualora i reati siano motivati da pregiudizi o discriminazioni che potrebbero essere correlati alle caratteristiche personali delle vittime;
ii) la Commissione dovrebbe proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reati generati dall’odio e di incitamento all’odio, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere;
iii) la Commissione dovrebbe agevolare, di concerto con le agenzie competenti, lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la formazione e l’istruzione delle forze di polizia, della magistratura inquirente, dei giudici e degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime;
iv) l’Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe assistere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di dati comparabili riguardo ai reati d’odio di matrice omofobica e transfobica;
v) gli Stati membri dovrebbero registrare i reati generati dall’odio commessi contro persone LGBT e indagare al riguardo, nonché adottare legislazioni penali che vietino l’istigazione all’odio sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;
K. Asilo
i) di concerto con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e le agenzie competenti e nel quadro dell’attuale legislazione e giurisprudenza dell’UE, la Commissione dovrebbe includere le questioni specifiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere nell’attuazione e nel monitoraggio della legislazione in materia di asilo, comprese la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e la direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
ii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con le agenzie competenti, che i professionisti che operano nel settore dell’asilo, compresi intervistatori e interpreti, ricevano una formazione adeguata – inclusa quella esistente – per trattare le questioni specificatamente correlate alle persone LGBTI;
iii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con l’EASO e in cooperazione con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), che la situazione giuridica e sociale delle persone LGBTI nei paesi di origine sia documentata sistematicamente e che tali informazioni siano messe a disposizione dei responsabili delle decisioni in materia d’asilo nel quadro delle informazioni sui paesi d’origine;
L. Allargamento e azione esterna
i) la Commissione dovrebbe proseguire l’attuale monitoraggio delle questioni collegate all’orientamento sessuale e all’identità di genere nei paesi in via di adesione;
ii) la Commissione, il Servizio europeo per l’azione esterna, il rappresentante speciale dell’UE per i diritti umani e gli Stati membri dovrebbero applicare sistematicamente gli orientamenti del Consiglio per promuovere e tutelare l’esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI e mantenere una posizione unitaria nella risposta alle violazioni di tali diritti;
iii) la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero mettere a disposizione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e degli Stati membri le informazioni ottenute dalle delegazioni dell’UE in merito alla situazione delle persone LGBTI nei paesi terzi;