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LO STATUTO

Articolo 1

È costituita l’associazione di promozione sociale Coming-Aut LGBTI+ Community Center APS (anche in breve: Coming-Aut LGBT+ Community Center, Coming-Aut, o l’associazione) con sede in Pavia, Corso Garibaldi 20/N, che assume, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

L’associazione è disciplinata dal libro primo, titolo II, del Codice Civile, dal decreto legislativo 3 luglio n. 117 del 2017, nonché dal presente statuto.

Coming-Aut aderisce ad Arcigay APS e, di cui condivide le finalità statutarie.

Coming-Aut persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l’Associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le persone associate, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Con deliberazione del Consiglio direttivo la sede dell’associazione potrà essere modificata nell’ambito dello stesso Comune di Pavia.

Articolo 2

VALORI

I valori su cui si fonda Coming-Aut LGBT+ Community Center sono:

  • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;

  • la laicità e la democraticità delle istituzioni;

  • l’inclusione di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;

  • il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;

  • la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;

  • la democrazia interna, la partecipazione delle persone associate alla vita dell’associazione, la trasparenza dei processi decisionali, il rispetto per l’esperienza;

  • la storia e l’identità del movimento LGBTI+ locale, nazionale e internazionale.

Articolo 3

LE ATTIVITÁ

Ai sensi e nel rispetto dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto, l’associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per tutto quanto non previsto si rinvia agli articoli 2, 4, 5 e 6 del d. lgs. 117 del 2017 e all’art. 3 dello Statuto di Arcigay Nazionale

 

Articolo 4

AUTONOMIA E INDIPENDENZA, LO SCOPO DI COMING-AUT

Coming-Aut è autonoma e indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale.

Articolo 5

DIRITTO DI ASSOCIARSI

Coming-Aut è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore delle persone associate, di loro familiari o di persone terze di una o più attività di cui all’articolo 5 decreto legislativo n. 117 del 2017 e dell’art. 3 del presente statuto; si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra le persone associate, anche in forme indirette.

A Coming-Aut possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Presidente. Il numero delle persone associate è illimitato.

Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente statuto, le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali, gli organi sociali e le persone che li ricoprono.

Il direttivo conferma l’adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale dietro versamento della quota di iscrizione determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

La tessera è di proprietà di Arcigay.

Il rifiuto di iscrizione di una persona associata va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.

Le persone associate non possono cedere a persone terze la tessera di partecipazione all’associazione e la quota associativa.

Articolo 6

DEMOCRAZIA INTERNA, GRATUITÀ DELLA CARICHE, ASSUNZIONE DI LAVORATORI

Coming-Aut è un’associazione democratica sia per ciò che attiene all’elezione e al funzionamento degli organi direttivi, sia per l’organizzazione della vita interna ad essa.

Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuna persona, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Le cariche associative sono elettive e gratuite così come sono gratuite le prestazioni delle persone aderenti; sono rimborsabili solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

L’Associazione ha facoltà di assumere persone lavoratrici dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, decreto legislativo n. 117 del 2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto; in ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegate nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle persone volontarie o al cinque per cento del numero delle persone associate.

 

Articolo 7

COMPETENZA TERRITORIALE

Le persone associate sono tenute alla partecipazione alla vita associativa e alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay.

Di Coming-Aut fanno parte le persone associate ad Arcigay residenti nella provincia di Pavia e le persone che richiedano, al momento dell’iscrizione, di essere iscritte a questo Comitato territoriale, anche se diverso da quello competente in base alla residenza.

Il Consiglio nazionale Arcigay, inoltre, può attribuire l’iscrizione a questo Comitato territoriale alle persone residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse resteranno prive di un proprio Comitato territoriale.

Articolo 8

DIRITTI/DOVERI DELLE PERSONE ASSOCIATE

Le persone associate in regola col pagamento della tessera dell’associazione hanno il diritto/dovere di:

a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’associazione, coordinandosi con gli organi dell’associazione;

b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’associazione, coordinandosi con gli organi dell’associazione;

c) eleggere gli organi direttivi ed essere elette negli stessi;

d) esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori dell’associazione ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 117 del 2017, facendone richiesta scritta al Presidente.

e) osservare lo statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;

f) far conoscere ed affermare gli scopi dell’associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Articolo 9

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:

a) recesso;

b) esclusione;

c) morte;

d) mancato rinnovo della quota di adesione accertato dal direttivo;

Le persone associate che intendano recedere dall’associazione devono darne comunicazione scritta al presidente dell’associazione. La decadenza e l’esclusione sono decise dal probiviro su proposta del Consiglio direttivo. La perdita della qualità di persona associata diviene effettiva solo a seguito della ratifica da parte dell’Assemblea dei soci della decisione del probiviro. Fino all’intervenuta ratifica da parte dell’Assemblea dei soci, la persona che si ritrovi in una delle situazioni di cui ai commi che precedono non potrà esercitare i diritti a tale sua qualità. La perdita della qualità di persona associata per i motivi di cui ai commi che precedono non dà diritto alla ripetizione della quota sociale. È esclusa la figura della persona associata temporanea. In caso di non ammissione dell’aspirante persona associata e alla perdita della qualifica di persona associata, la stessa potrà fare ricorso al Tribunale ordinario secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Articolo 10

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione

a) L’assemblea dei soci;

b) Il direttivo

c) Il presidente;

d) Uno o più vicepresidenti, uno con funzioni di vicepresidente vicario.

e) Il tesoriere;

f) Il probiviro;

g) Il revisore dei conti.

Articolo 11

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è il massimo organo deliberativo del Comitato territoriale ed è composta da tutti/e gli/le associati/e. Ad essa spettano le competenze di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 117 del 2017, salvo che per la lett. i), e comunque:

a) discutere e approvare il progetto associativo;

b) discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto;

c) eleggere il o la presidente;

d) eleggere il Consiglio direttivo;

e) eleggere il o la tesoriere;

f) eleggere il o la probiviro/a;

g) eleggere il o la revisore dei conti;

h) approvare le linee generali del programma biennale di attività;

i) l’elezione e la revoca, qualora sussistenti i requisiti previsti dalla legge, delle persone componenti l’Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La convocazione dell’assemblea va affissa all’interno dei locali dell’associazione e in tutte le sedi delle associazioni affiliate presenti sul territorio territoriale, almeno 30 giorni prima della data dello stesso. L’assemblea delle persone associate in seduta congressuale è convocata dal Presidente dell’Associazione:

– almeno ogni tre anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale di Arcigay, per eleggere le proprie persone delegate;

– quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 delle persone associate o 1/10 qualora il numero di essi sia superiore a 500;

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà delle persone associate aventi diritto di voto. Le decisioni si prendono e sono valide a maggioranza dei voti delle persone presenti.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone intervenute. Le decisioni si prendono e sono valide a maggioranza dei voti delle persone presenti. L’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta delle persone associate presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Le votazioni dell’assemblea possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto delle persone presenti o un decimo, qualora il numero delle persone presenti sia superiore a cinquecento.

Le deliberazioni dell’assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

La persona associata che fosse impossibilitata a partecipare all’assemblea può delegare il proprio voto a un’altra persona associata. Ciascuna persona associata può ricevere fino a due deleghe di voto.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né alle persone dipendenti, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del decreto legislativo n.117 del 2017.

Articolo 12

L’ASSEMBLEA DELLE PERSONE ASSOCIATE IN SEDUTA STRAORDINARIA

L’assemblea delle persone associate in seduta straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 delle persone associate aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria, regolarmente costituita ai sensi del comma che precede, può modificare il presente statuto con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

L’assemblea straordinaria, regolarmente costituita ai sensi del primo comma del presente articolo, può deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 delle persone associate aventi diritto al voto (art 21 C.C.).

L’assemblea dei soci in seduta straordinaria, regolarmente costituita ai sensi del primo comma del presente articolo, può deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione scioglimento, trasformazione e destinazione del patrimonio dell’associazione;

Articolo 13

L’Assemblea delle persone associate è convocata in seduta ordinaria dal presidente nel periodo intercorrente, di norma, fra il 15 gennaio e il 30 aprile di ogni anno. Essa ha il compito di approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali indicate dall’assemblea dei soci; approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dei soci. Resta in carica, di norma, fino al successivo congresso.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 fino a un massimo di 11 persone componenti elette fra le persone associate oltre che dal presidente.

In caso di dimissioni, perdita della qualità di persona associata, decesso di una/un consigliera/e, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista delle persone non elette in occasione della procedura di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. Ove non vi siano persone candidate non elette, il Consiglio direttivo provvederà con la massima urgenza consentita alla convocazione dell’Assemblea delle persone associate, al fine dell’elezione delle persone componenti il Consiglio Direttivo, che deve essere integralmente rinnovato dall’Assemblea.

Articolo 15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, CONVOCAZIONE

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente, o ne facciano richiesta almeno sei consiglieri/e.

La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 dei consiglieri/delle consigliere.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell’associazione o da una persona sua delegata. Il presidente ha sempre diritto di avvalersi di un/una segretario/a, scelto tra le persone associate astanti.

Articolo 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPITI

Il Consiglio direttivo:

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;

c) redige i bilanci;

d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e) redige il regolamento ogni altro regolamento che ritiene necessario per le attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

f) delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione di socie e soci;

g) favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell’associazione.

Il Consiglio direttivo può costituire gruppi tematici di lavoro estesi a tutti gli iscritti; questi gruppi di lavoro devono essere coordinati da un membro del direttivo il quale
assume il compito di “responsabile”.

Nell’esercizio delle sue funzioni il direttivo può avvalersi, per specifiche attività, di responsabili da esso nominati non appartamenti al direttivo al quale
sono delegate dal presidente le funzione su un determinato settore (cosiddette “deleghe esterne”).

Articolo 17

Il PRESIDENTE, FUNZIONI

Il presidente rappresenta l’associazione nel territorio di competenza, ha funzioni di rappresentanza legale ed assicura il regolare funzionamento degli
organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni.

Il presidente ha la facoltà di delegare terzi alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due volte consecutive.

Il Presidente sovraintende agli adempimenti obbligatori ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 117 del 2017 che sono necessari per l’iscrizione dell’associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore e per l’indicazione degli estremi dell’iscrizione in tale registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell’associazione.

Articolo 18

IL VICE-PRESIDENTE VICARIO

Il presidente nomina tra i membri del direttivo uno o più vicepresidente, e attribuisce le funzioni di vicepresidente vicario a uno dei vicepresidenti nominati, o in caso di unica nomina, al vicepresidente nominato.

Il vice-presidente vicario svolge le funzioni del presidente in tutti i casi in cui questi è impedito.

In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del presidente, il vicepresidente vicario convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per il rinnovo delle cariche.

Articolo 19

IL TESORIERE

Il tesoriere controlla il bilancio consuntivo redatto dal direttivo.

Il tesoriere verifica l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse. Può riferire all’assemblea ordinaria dei soci e al congresso.

Il tesoriere è addetto alla regolare tenuta dei conti correnti.

Il Tesoriere ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con facoltà di parola e proposta, ma non di voto, non essendone membro effettivo, fatto salvo che a coprire il ruolo di Tesoriere sia un membro del direttivo.

Articolo 20

IL REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti ha funzione di controllare il bilancio consuntivo redatto dal direttivo e la relazione del tesoriere nonché di verificare la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili. Può riferire all’assemblea ordinaria dei soci e al congresso.

Articolo 21

IL GARANTE

Può essere eletta garante soltanto una persona associata a Coming-Aut.

Il garante ha funzioni disciplinari e giurisdizione interna di primo grado relativamente alle sole persone associate appartenenti a Coming-Aut e a controversie tra di esse.

Nelle controversie tra persone associate appartenenti a Coming-Aut, il garante accerta la possibilità di comporre amichevolmente la questione ed eventualmente esperisce il tentativo di conciliazione.

Nei procedimenti disciplinari, il garante opera nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, seguendo la procedura di cui all’art. 7 della Statuto dei lavoratori.

Eventuali sanzioni divengono definitive decorso il termine di cui sopra.

Articolo 22

IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote associative versate ogni anno dalle persone associate;

b) dall’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;

d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’associazione.

I proventi delle attività dell’associazione non possono in nessun caso essere divisi tra le persone associate.

Coming-Aut risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in modo conforme a quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislivo n. 117 del 2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili, i casi indicati dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 23

IL BILANCIO

Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio prima della sua approvazione.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 117/2017, il direttivo su proposta del tesoriere redige il bilancio d’esercizio ed il conto perdite e profitti entro il 31
dicembre, che dovrà essere approvato entro quattro mesi dall’inizio dell’anno successivo da parte dell’assemblea in convocazione ordinaria.

In caso di particolari esigenze il termine di cui al comma precedente è esteso a sei mesi.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell’articolo 13 d. lgs. n. 117/2017 e devono essere
accompagnati dal bilancio sociale che deve essere redatto nei casi e nei modi prescritti dall’art. 14 d. lgs. n. 117/2017 e che deve dare atto anche del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo ai sensi dell’art. 31 d. lgs. n. 117/2017 se previsto dalla legge. 15.3

Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, i membri del Consiglio esecutivo non votano ai sensi dell’art. 2373 c.c. come richiamato dall’art.24 d. lgs 117/2017.

Articolo 24

SCIOGLIMENTO

L’assemblea dei soci in seduta straordinaria può decidere lo scioglimento dell’APS con voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’assemblea dei soci in seduta straordinaria può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 9 del decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell’APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli; l’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 23 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, che comunque è devoluto ad associazioni di volontariato che operino per gli stessi scopi.

Articolo 25

Coming-Aut LGBTI+ Community Center sceglie come logo quello indicato in figura di cui è esclusiva proprietaria.

Sceglie altresì il nome dominio www.coming-aut.it di cui è esclusiva proprietaria.

Articolo 26

Coming-Aut LGBTI+ Community Center sceglie come logo del Pavia Pride quello indicato in figura di cui è esclusiva proprietaria

Scegli altresì il nome dominio www.paviapride.it di cui è esclusiva proprietaria.

Articolo 27

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dello Statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le normative vigenti in materia e le norme del Codice civile.

Soci Fondatori

Coming-Aut è stata ideata e fondata da Giuseppe, Gabriele e Federico.